AssoAmbiente

News

2024/157/SAEC-GIU/LE

La capacità produttiva contenuta in una autorizzazione integrata ambientale (AIA) non ha mero carattere descrittivo ma è una prescrizione che il gestore deve rispettare a pena di sanzioni.

Così si è espresso il Consiglio di Stato nella sentenza 6 maggio 2024, n. 4072 che ha riconosciuto legittimo il provvedimento di diffida ex articolo 29-decies del D.lgs. n. 152/2006 emesso dalla Provincia di Bergamo nei confronti del gestore di un impianto soggetto ad autorizzazione integrata ambientale con l'ordine di conformarsi alle prescrizioni indicate nell'autorizzazione.

In sostanza l'impresa ricorrente aveva aumentato la capacità produttiva rispetto a quanto previsto nel titolo autorizzato ritenendo che:

  • l’indicazione, ai sensi dell’art. 29 ter del D.lgs. n. 152/2006, della capacità produttiva sarebbe un dato di tipo descrittivo e non “prescrittivo” dell’Autorizzazione ambientale integrata in cui, invece, sarebbero prescrittive esclusivamente le sole soglie relative al rispetto dei limiti di emissioni in Aria, Acqua, Rumore e Suolo, che involgerebbero direttamente la capacità produttiva;
  • il dato della capacità produttiva sarebbe rilevante solo laddove sia dimostrata una violazione delle soglie di inquinamento per gli elementi sopra indicati (Aria, Acqua, etc..), ma tale lesione deve essere dimostrata, cosa che non è nel caso in esame.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondate le tesi dell’appellante in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, la “capacità produttiva” indicata nel decreto di AIA non ha un valore meramente descrittivo, ma costituisce un elemento da correlare con il quadro prescrittivo. Infatti è evidente che i presidi previsti per contenere l’impatto ambientale su aria, acqua, rumore e suolo e i sistemi depurativi devono essere parametrati sulla capacità produttiva e tali elementi sono oggetto di istruttoria nell’ambito del procedimento di AIA.

Pertanto, l’aumento della capacità produttiva avrebbe dovuto essere oggetto di una nuova istruttoria e di un provvedimento ad hoc da correlare eventualmente con un ulteriore miglioramento dei presidi a tutela dell’ambiente e della salute.

Per ogni approfondimento si rinvia alla Sentenza del Consiglio di Stato allegata.

» 23.05.2024
Documenti allegati

Recenti

22 Aprile 2025
CAM Rifiuti – il MASE aggiorna i criteri al nuovo Codice Appalti
Pubblicato il Decreto del 7 aprile 2025 con cui il MASE ha aggiornato i Criteri ambientali minimi (CAM) Rifiuti (Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 2025, n. 92). Il Decreto abroga il precedente del 23 giugno 2022 ed entrerà in vigore il 18 giugno 2025.
Leggi di +
22 Aprile 2025
Ecodesign prodotti – Cronoprogramma della CE sulle categorie di prodotti (tessili e pneumatici)
La Commissione europea ha pubblicato il "Piano di lavoro per la progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili e l'etichettatura energetica 2025-2030".
Leggi di +
22 Aprile 2025
Consultazione ARERA –nuovi criteri di articolazione tariffaria agli utenti – invio contributi entro il 13 maggio 2025
Con la consultazione 179/2025/R/RIF l’ARERA ha definito gli “Orientamenti iniziali per la definizione di primi criteri di articolazione tariffaria agli utenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani”.
Leggi di +
22 Aprile 2025
Consultazione ARERA – primi orientamenti per l’adozione del MTR-3 – invio contributi entro il 13 maggio 2025
Con la consultazione 180/2025/R/RIF l’ARERA ha avviato il confronto con gli stakeholder sui primi orientamenti per l’adozione del Metodo tariffario rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3).
Leggi di +
18 Aprile 2025
ALBO GESTORI – Circolare n. 1/2025 su aggiornamento quiz RT
Con la circolare n. 1 del 15 aprile 2025 sono stati aggiornati i quiz riguardanti le verifiche d’idoneità del responsabile tecnico (RT) con l’eliminazione di alcuni per sopraggiunte modifiche normative.
Leggi di +
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Inserisci la tua email
Iscriviti alla nostra newsletter
per ricevere gli aggiornamenti su AssoAmbiente
e altre utili informazioni
INSERISCI LA TUA EMAIL